Art. 3
Fatturato applicabile
In vigore dal 7 feb 2012
Fatturato applicabile
1. Ai fini del calcolo delle commissioni di cui all’, all’, paragrafo 1 e all’, paragrafi 1 e 2, il fatturato applicabile per un determinato esercizio (n) è costituito dal fatturato dell’agenzia di rating generato dalle attività di rating e da servizi accessori pubblicato nei suoi conti sottoposti a revisione dell’anno precedente (n-1).
2. Qualora l’agenzia di rating non abbia operato nel corso dell’intero anno (n-1), il fatturato applicabile viene stimato sulla base dell’estrapolazione di tale importo per l’intero esercizio.
Storico versioni
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