Art. 1 · Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

In vigore dal 27 gen 2012
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 L'articolo 91 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal seguente: "Articolo 91 Livello di organizzazione dei produttori e definizione di "regione" 1.   Ai fini dell'articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è dato dal valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione. Il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori di cui al primo comma comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni di produttori, loro associazioni e gruppi di produttori sono riconosciuti. Gli articoli 42 e 50 si applicano mutatis mutandis. Ai fini del calcolo di tale valore si prende in considerazione solo la produzione delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni, dei gruppi di produttori e dei loro membri ottenuta nella regione in questione e commercializzata da organizzazioni di produttori, da loro associazioni o da gruppi di produttori. Ai fini del calcolo del valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione si applica, mutatis mutandis, la metodologia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 2.   Il livello di organizzazione dei produttori di una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, il livello medio, calcolato come previsto al paragrafo 1, è inferiore al 20 %. 3.   Soltanto la produzione ortofrutticola ottenuta nella regione di cui al presente articolo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale. 4.   Ai fini del presente capo, gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo/ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione in conformità al paragrafo 1. Le regioni definite da uno Stato membro ai fini del presente capo non sono modificate per almeno 5 anni, salvo che tale modifica sia obiettivamente giustificata da motivi di merito non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi. (*1)   GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1."."
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