Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 gen 2012
Nel regolamento (UE) n. 961/2010 è inserito il seguente articolo: "Articolo 19 bis 1.   I divieti di cui all'articolo 16 non si applicano: a) i) al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione, o ii) al trasferimento verso o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche, laddove tale trasferimento riguarda un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da altre persone o entità elencate nell'allegato VII o nell'allegato VIII; oppure b) al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro pertinente. 2.   I divieti di cui all'articolo 16 non ostano a che la Banca Tejarat, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettui un pagamento con fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o percepisca un pagamento dopo la data della sua designazione, a condizione che: (a) tale pagamento sia dovuto in relazione ad uno specifico contratto commerciale; e (b) l'autorità competente dello Stato Membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII.".
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