Art. 1
In vigore dal 23 gen 2012
Nel regolamento (UE) n. 961/2010 è inserito il seguente articolo:
"Articolo 19 bis
1. I divieti di cui all'articolo 16 non si applicano:
a)
i)
al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione, o
ii)
al trasferimento verso o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche, laddove tale trasferimento riguarda un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico,
a condizione che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da altre persone o entità elencate nell'allegato VII o nell'allegato VIII; oppure
b)
al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro pertinente.
2. I divieti di cui all'articolo 16 non ostano a che la Banca Tejarat, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettui un pagamento con fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o percepisca un pagamento dopo la data della sua designazione, a condizione che:
(a)
tale pagamento sia dovuto in relazione ad uno specifico contratto commerciale; e
(b)
l'autorità competente dello Stato Membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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