Art. 6 · Diffusione dei risultati statistici

Art. 6

Diffusione dei risultati statistici

In vigore dal 18 gen 2012
Diffusione dei risultati statistici I risultati statistici inerenti ai trasporti di merci su strada sono diffusi non oltre dodici mesi dopo la fine del periodo a cui i risultati si riferiscono. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme relative alla diffusione dei risultati statistici inerenti ai trasporti di merci su strada, inclusi la struttura e il contenuto dei risultati da diffondere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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