Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 gen 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «trasporti di merci su strada», qualsiasi spostamento di merce effettuato per mezzo di un autoveicolo stradale destinato al trasporto di merci; b) «autoveicolo stradale», un veicolo stradale munito di un motore che costituisce il suo unico mezzo di propulsione, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di merci oppure alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci; c) «veicolo stradale per il trasporto di merci», un veicolo stradale, esclusivamente o principalmente concepito per il trasporto di merci (autocarro, rimorchio, semirimorchio); d) «autoveicolo stradale per il trasporto di merci», ogni autoveicolo stradale isolato oppure una combinazione di veicoli stradali, vale a dire un autotreno o un autoarticolato, per il trasporto di merci; e) «autocarro», un veicolo stradale rigido esclusivamente o principalmente concepito per il trasporto di merci; f) «trattore stradale», un autoveicolo stradale a motore esclusivamente o principalmente concepito per il traino di altri veicoli stradali non semoventi (per lo più, semirimorchi); g) «rimorchio», un veicolo stradale per il trasporto di merci concepito per essere trainato da un autoveicolo stradale; h) «semirimorchio», un veicolo stradale per il trasporto di merci, privo di asse anteriore, concepito in modo tale che una parte del veicolo e una parte considerevole del suo carico poggino sul trattore stradale; i) «autoarticolato», un trattore stradale accoppiato a un semirimorchio; j) «autotreno», un autoveicolo stradale per il trasporto di merci al quale è agganciato un rimorchio o un autoarticolato che ha un rimorchio supplementare; k) «immatricolato», il fatto di essere iscritto in un registro degli autoveicoli stradali, tenuto da un organismo ufficiale in uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che tale iscrizione comporti o no la consegna di una targa di immatricolazione. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato da una combinazione di autoveicoli stradali, vale a dire un autotreno o un autoarticolato e in cui l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci e il rimorchio o il semirimorchio siano immatricolati in paesi diversi, è considerato paese di immatricolazione dell'insieme quello dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci; l) «carico utile», il peso massimo delle merci dichiarato ammissibile dall'autorità competente del paese di immatricolazione del veicolo. Se l'autoveicolo per il trasporto di merci è un autotreno costituito da un autocarro con rimorchio, il carico utile dell'autotreno è la somma dei carichi utili dell'autocarro e del rimorchio; m) «peso massimo autorizzato», la somma del peso del veicolo (o di una combinazione di veicoli) da fermo e in ordine di marcia e del peso del carico dichiarato ammissibile dall'autorità competente del paese di immatricolazione del veicolo; n) «Eurostat», il servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione dei compiti a essa affidati nel settore della produzione di statistiche dell'Unione.
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