Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 18 gen 2012
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Ciascuno Stato membro elabora statistiche per l'Unione relative ai trasporti di merci su strada effettuati per mezzo di autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci e immatricolati nello Stato membro in questione, nonché ai percorsi di tali veicoli. 2.   Il presente regolamento non si applica al trasporto di merci su strada, ad eccezione di quello effettuato per mezzo di: a) autoveicoli stradali per il trasporto di merci il cui peso o le cui dimensioni autorizzate siano superiori ai limiti normalmente ammessi negli Stati membri interessati; b) veicoli agricoli, veicoli militari e veicoli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, centrali o locali, eccettuati gli autoveicoli stradali per il trasporto di merci appartenenti alle imprese pubbliche, in particolare alle imprese ferroviarie. Ogni Stato membro ha la facoltà di escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli autoveicoli stradali per il trasporto di merci il cui carico utile, o il peso massimo autorizzato, sia inferiore a un determinato limite. Tale limite non può essere superiore a 3,5 tonnellate di carico utile o a 6 tonnellate di peso massimo autorizzato per gli autoveicoli singoli. 3.   Il presente regolamento non si applica a Malta a condizione che il numero degli autoveicoli stradali per il trasporto di merci immatricolati a Malta e autorizzati a effettuare il trasporto internazionale di merci su strada non superi le 400 unità. A tal fine, Malta comunica annualmente a Eurostat il numero degli autoveicoli stradali per il trasporto di merci autorizzati a effettuare il trasporto internazionale di merci su strada entro la fine del mese di marzo successivo all'anno a cui si riferisce il numero degli autoveicoli stradali per il trasporto di merci.
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