Art. 26

Art. 26

In vigore dal 18 gen 2012
1.   È vietato: a) fornire servizi di assicurazione o riassicurazione: i) allo Stato siriano, al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i); b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere il divieto di cui alla lettera a). 2.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alla fornitura di servizi di assicuraziona obbligatoria o della responsabilità civile a persone, ad entità od organismi siriani basati nell'Unione o alla fornitura di servizi di assicurazione per missioni diplomatiche o consolari siriane nell'Unione. 3.   Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si applica alla fornitura di servizi di assicurazione, ivi comprese l'assicurazione sanitaria e di viaggio, alle persone che agiscono a titolo privato nonché ai connessi servizi di riassicurazione. Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un'entità o un organismo menzionati al paragrafo 1, lettera a), punto i), e non elencati negli allegati II o II bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si considera che una persona, un'entità o un organismo agisca sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell'attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo siriani. 4.   Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 19 gennaio 2012 (salvo in caso di precedente obbligo contrattuale a carico dell'assicuratore o del riassicuratore di accettare la proroga o il rinnovo di una polizza) ma, fatto salvo l', paragrafo 2, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:36:oj#art-26