Art. 24

Art. 24

In vigore dal 18 gen 2012
È vietato: a) vendere o acquistare obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012, direttamente o indirettamente, ai seguenti soggetti: i) lo Stato siriano o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; ii) qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano; iii) persone fisiche o persone giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii); iv) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii); b) fornire a persone, entità o organismi di cui alla lettera a) servizi di intermediazione relativi alle obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012; c) assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.
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