Art. 24
In vigore dal 18 gen 2012
È vietato:
a)
vendere o acquistare obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012, direttamente o indirettamente, ai seguenti soggetti:
i)
lo Stato siriano o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
ii)
qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano;
iii)
persone fisiche o persone giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);
iv)
persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);
b)
fornire a persone, entità o organismi di cui alla lettera a) servizi di intermediazione relativi alle obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 gennaio 2012;
c)
assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:36:oj#art-24