Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 gen 2012
1.   È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria; b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a). 2.   Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Siria da personale delle Nazioni Unite (ONU), da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale. 3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.
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