Art. 19
In vigore dal 18 gen 2012
1. L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b)
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell', paragrafo 1.
2. L', paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
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