Art. 17

Art. 17

In vigore dal 18 gen 2012
In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che l'erogazione di tali fondi o risorse economiche è necessaria per soddisfare le esigenze energetiche di base della popolazione civile in Siria, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato per ciascun contratto di fornitura alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione almeno quattro settimane prima dell'autorizzazione i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.
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