Art. 14

Art. 14

In vigore dal 18 gen 2012
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e II bis. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II bis o utilizzato a loro beneficio. 3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
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