Art. 13
In vigore dal 18 gen 2012
1. Sono vietati:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
b)
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
c)
la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
d)
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani attivi:
a)
nell'esplorazione, produzione o raffinazione di petrolio greggio; o
b)
nella costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica.
3. Ai fini del solo paragrafo 2 si intende per:
a)
"esplorazione di greggio", l'esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;
b)
"raffinazione di petrolio greggio", la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.
4. I divieti di cui al paragrafo 1:
a)
si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti da contratti o accordi relativi:
i)
all'esplorazione, la produzione e la raffinazione di petrolio greggio conclusi prima del 23 settembre 2011;
ii)
alla costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica prima conclusi prima del 19 gennaio 2012;
b)
non impediscono l'aumento di una partecipazione in materia di:
i)
esplorazione, produzione e raffinazione di petrolio greggio, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011;
ii)
costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 19 gennaio 2012.
Storico versioni
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