Art. 12
In vigore dal 18 gen 2012
1. È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate nell'allegato VII per uso nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria o tecnica relativa a qualsiasi progetto di cui alla lettera a).
2. Tale divieto non si applica all'esecuzi0one di un obbligo previsto da un contratto o un accordo concluso prima del 19 gennaio 2012, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia informato, con almeno ventuno giorni civili di anticipo, l'autorità competente, identificata nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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