Art. 10

Art. 10

In vigore dal 18 gen 2012
1.   I divieti di cui agli non si applicano all'adempimento degli obblighi derivanti da un contratto aggiudicato o concluso prima del 19 gennaio 2012, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia informato, con almeno ventuno giorni civili di anticipo, l'autorità competente, identificata nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita. 2.   Ai fini del presente articolo, si ritiene che un contratto sia stato "aggiudicato" a una persona o entità qualora, al termine di una procedura formale di gara, l'altra parte contraente abbia inviato esplicita conferma scritta dell'aggiudicazione del contratto a tale persona o entità.
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