Art. 1
In vigore dal 18 gen 2012
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
"succursale" di un ente finanziario o creditizio, una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;
b)
"servizi di intermediazione",
i)
la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
ii)
la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
c)
"contratto o transazione", qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, giuridicamente indipendente o meno, nonché qualsiasi disposizione annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;
d)
"ente creditizio", un ente creditizio secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (8), comprese le sue succursali all'interno o al di fuori dell'Unione;
e)
"petrolio greggio e prodotti petroliferi", i prodotti elencati nell'allegato IV;
f)
"risorse economiche", le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
g)
"ente finanziario",
i)
un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute (bureaux de change);
ii)
un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (9), nella misura in cui svolga attività contemplate da detta direttiva;
iii)
un'impresa d'investimento secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (10);
iv)
un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni; o
v)
un intermediario assicurativo, secondo la definizione di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (11), ad eccezione degli intermediari di cui all', paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;
comprese le sue succursali, siano esse all'interno o all'esterno dell'Unione;
h)
"congelamento delle risorse economiche", il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
i)
"congelamento di fondi", il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
j)
"fondi", tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non in via esaustiva:
i)
i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
ii)
i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
iii)
i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
iv)
gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v)
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi)
le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
vii)
i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
k)
"beni", segnatamente prodotti, materiali e attrezzature;
l)
"assicurazione", un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra persona o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;
m)
"riassicurazione", l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;
n)
"ente creditizio o finanziario siriano",
i)
qualsiasi ente creditizio o finanziario con sede in Siria, compresa la Banca centrale della Siria;
ii)
qualsiasi succursale o controllata, che rientri nell'ambito di applicazione dell', di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;
iii)
qualsiasi succursale o controllata, anche se non rientra nell'ambito di applicazione dell', di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;
iv)
qualsiasi ente creditizio o finanziario privo di sede in Siria ma controllato da una o più persone o entità domiciliate in Siria;
o)
"persona, entità o organismo siriani",
i)
lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;
ii)
qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria;
iii)
qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede legale in Siria;
iv)
qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicati in Siria o al di fuori della Siria, di proprietà o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi controllati;
p)
"assistenza tecnica", qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
q)
"territorio dell'Unione", i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
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