Art. 7 · Flessibilità nella gestione di taluni stock

Art. 7

Flessibilità nella gestione di taluni stock

In vigore dal 17 gen 2012
Flessibilità nella gestione di taluni stock 1.   Per taluni stock di cui all'allegato I uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % del contingente inizialmente assegnatogli nell'allegato I. Lo Stato membro notifica siffatta decisione alla Commissione. All'atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione. 2.   I quantitativi prelevati nel 2012 nell'ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2013 allo Stato membro in questione. 3.   I quantitativi non prelevati nell'ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2013 allo Stato membro in questione.
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