Art. 37 · Divieti

Art. 37

Divieti

In vigore dal 17 gen 2012
Divieti 1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie: a) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE; b) squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE; c) razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; d) razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; e) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque UE; f) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
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