Art. 29 · Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Art. 29

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

In vigore dal 17 gen 2012
Divieto di pesca degli squali di acque profonde È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO: — razze (Rajidae), — spinarolo (Squalus acanthias), — sagrì liscio (Etmopterus bigelowi), — sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus), — sagrì atlantico (Etmopterus princeps), — sagrì nano (Etmopterus pusillus), — gattuccio fantasma (Apristurus manis), — squalo di velluto (Scymnodon squamulosus), — squali di acque profonde del superordine Selachimorpha.
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