Art. 22 · Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2012/2013

Art. 22

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2012/2013

In vigore dal 17 gen 2012
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2012/2013 1.   Durante la campagna di pesca 2012/2013 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, e comunque entro il 1o giugno 2012: a) l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C; b) la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all' del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico. 3.   Uno Stato membro che intende pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica la sua intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la sua bandiera al momento della notifica oppure battenti la bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede battano la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca. 4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo: a) dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive, comprese le informazioni di cui all' del regolamento (CE) n. 601/2004; b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno. 5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi per praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) della CCAMLR.
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