Art. 12 · Divieti

Art. 12

Divieti

In vigore dal 17 gen 2012
Divieti 1.   Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie: a) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque UE e fuori dell’UE; b) smeriglio (Lamma nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B; c) squadro (Squatina squatina) nelle acque UE; d) razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; e) razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; f) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
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