Art. 4 · Confronto dei livelli ottimali calcolati in funzione dei costi con gli attuali requisiti minimi di prestazione energetica

Art. 4

Confronto dei livelli ottimali calcolati in funzione dei costi con gli attuali requisiti minimi di prestazione energetica

In vigore dal 16 gen 2012
Confronto dei livelli ottimali calcolati in funzione dei costi con gli attuali requisiti minimi di prestazione energetica 1.   Gli Stati membri, dopo aver calcolato i livelli dei requisiti ottimali in funzione dei costi, sia secondo una prospettiva macroeconomica sia secondo una prospettiva finanziaria, decidono quale di queste ultime debba diventare il riferimento nazionale e ne riferiscono alla Commissione nell’ambito delle relazioni di cui all’. Gli Stati membri confrontano il risultato del calcolo scelto come riferimento nazionale di cui all’ con gli attuali requisiti di prestazione energetica per la pertinente categoria di edifici. Gli Stati membri utilizzano il risultato di tale comparazione per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi, a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE. Si raccomanda fortemente agli Stati membri di vincolare gli incentivi fiscali e finanziari alla conformità con il risultato del calcolo di ottimalità dei costi del medesimo edificio di riferimento. 2.   Se uno Stato membro ha definito edifici di riferimento in modo tale che il risultato del calcolo dell’ottimalità dei costi si può applicare a più categorie di edifici, esso può utilizzare tale risultato per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi per tutte le pertinenti categorie di edifici.
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