Art. 6
In vigore dal 13 gen 2012
1. Se è riportata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli di cui all’, paragrafo 1, in una miscela di olio d’oliva e di altri oli vegetali, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita della miscela è la seguente: «Miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio d’oliva», seguita immediatamente dall’indicazione della percentuale di olio d’oliva nella miscela.
La presenza dell’olio d’oliva può essere indicata nell’etichetta delle miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d’oliva è superiore al 50 %.
Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, di siffatte miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di siffatte miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell’esportazione.
2. Eccezion fatta per il tonno all’olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (12) e per le sardine all’olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (13), se la presenza di oli di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall’indicazione della percentuale di oli di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.
L’indicazione della percentuale di olio di oliva aggiunto rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare può essere sostituita dalla percentuale di olio d’oliva aggiunto rispetto al peso totale delle materie grasse, con l’aggiunta dell’indicazione: «percentuale di materie grasse».
3. Le denominazioni di cui all’, primo comma, possono essere sostituite dai termini «olio di oliva» sull’etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Tuttavia, in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i termini «olio di oliva» sono sostituiti dai termini «olio di sansa di oliva».
4. Le informazioni di cui all’, secondo comma, possono non figurare sull’etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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