Art. 1
In vigore dal 13 gen 2012
1. Il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per il commercio al dettaglio degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007, fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/13/CE e del regolamento (CE) n. 510/2006.
2. Ai fini del presente regolamento, per «commercio al dettaglio» si intende la vendita al consumatore finale di uno degli oli di cui al paragrafo 1, presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare.
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