Art. 8
Disposizione transitoria
In vigore dal 11 gen 2012
Disposizione transitoria
Per un periodo transitorio che termina il 30 settembre 2012, le partite di prodotti composti, per le quali siano stati rilasciati i certificati pertinenti ai sensi dell’ della decisione 2007/275/CE prima del 1o marzo 2012, possono continuare a essere introdotti nell’Unione.
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