Art. 5
Deroga per il transito di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate
In vigore dal 11 gen 2012
Deroga per il transito di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate
1. In deroga all’, è autorizzato il transito attraverso l’Unione, per strada o ferrovia, tra i posti di ispezione frontalieri designati di Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE della Commissione (12), di partite di prodotti composti di cui all’, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
i servizi veterinari dell’autorità competente appongono alla partita un sigillo numerato progressivamente presso il posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione;
b)
ogni pagina dei documenti di cui all’ della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione;
c)
i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;
d)
il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione certifica l’ammissione della partita al transito con il documento veterinario comune di entrata.
2. Nel territorio dell’Unione, le partite di cui sopra non possono essere oggetto di operazioni di scarico o di stoccaggio, quali definite all’articolo 12, paragrafo 4 o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE.
3. L’autorità competente effettua controlli periodici volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell’Unione corrispondano a quelli in entrata nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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