Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 22 dic 2011
Disposizioni transitorie
In deroga all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1490/2002, gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti cloropicrina siano ritirate entro il 23 giugno 2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:1381:oj#art-2