Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 dic 2011
Nell’allegato IX, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. I ratiti nati da uova da cova importate devono essere tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o per almeno tre settimane presso lo stabilimento o gli stabilimenti in cui sono stati inviati dopo la schiusa. I pulcini di un giorno di ratiti eventualmente non allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale [come specificato ai punti I.10 e I.11 del modello 2 di certificato sanitario di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio (*1)] e vi devono restare per almeno tre settimane dalla data della schiusa. (*1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.» "
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