Art. 1
In vigore dal 21 dic 2011
All’articolo 14 del regolamento (CE) n. 952/2006 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione informa mensilmente il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli in merito ai prezzi medi dello zucchero bianco comunicati nel corso del mese che precede la data della comunicazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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