Art. 1
In vigore dal 20 dic 2011
All'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, per i programmi di sviluppo rurale modificati conformemente all'articolo 70, [paragrafo 4 quater], del regolamento (CE) n. 1698/2005, per tutta la durata del periodo in cui si applica la deroga prevista dall'articolo 70, [paragrafo 4 quater], di detto regolamento, il contributo dell'Unione è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore l’ultimo giorno del periodo di riferimento. Per l'ultimo periodo di riferimento in cui si applica la deroga prevista dall'articolo 70, [paragrafo 4 quater], del regolamento (CE) n. 1698/2005, la dichiarazione di spesa di cui all'articolo 16 indica distintamente le spese sostenute prima e dopo la cessazione dell'applicazione della deroga. Il contributo dell'Unione dovuto per ciascuno di questi sottoperiodi di riferimento è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore durante ciascun sottoperiodo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:1353:oj#art-1