Art. 51
Attuazione della ricerca sull’energia di fusione
In vigore dal 19 dic 2011
Attuazione della ricerca sull’energia di fusione
Le attività svolte nell’area tematica «Ricerca sull’energia di fusione» possono essere attuate in base alle procedure e alle norme per la diffusione e l’utilizzo stabilite nei seguenti ambiti:
a)
contratti di associazione conclusi tra la Comunità e gli Stati membri o paesi terzi associati o soggetti giuridici negli Stati membri o in paesi terzi associati;
b)
l’accordo europeo per lo sviluppo della fusione (EFDA), concluso tra la Comunità e organizzazioni stabilite in Stati membri e paesi associati o che agiscono per loro conto;
c)
l’impresa comune europea per il reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER), basata sulle disposizioni del titolo II, capo 5, del trattato;
d)
accordi internazionali in materia di cooperazione con paesi terzi o qualsiasi soggetto giuridico che possa essere costituito in forza di un accordo di questo tipo, in particolare gli accordi relativi a ITER e all’approccio allargato;
e)
altri accordi multilaterali conclusi tra la Comunità e le organizzazioni associate, in particolare l’accordo sulla mobilità del personale;
f)
azioni a compartecipazione finanziaria volte a promuovere e contribuire alla ricerca sull’energia da fusione con organismi negli Stati membri o nei paesi associati con il programma quadro, in mancanza di uno specifico contratto di associazione.
Storico versioni
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