Art. 45 · Utilizzo e diffusione

Art. 45

Utilizzo e diffusione

In vigore dal 19 dic 2011
Utilizzo e diffusione 1.   I partecipanti utilizzano, o garantiscono che siano utilizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà. 2.   I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite a norma dell’ del trattato. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito. 3.   Le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuali, gli obblighi di riservatezza, i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite e la difesa degli interessi in materia di difesa degli Stati membri ai sensi dell’ del trattato. 4.   Prima di avviare un’attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati. A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione alle conoscenze acquisite o preesistenti possano risultare significativamente lesi. In tal caso, l’attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:139:oj#art-45