Art. 27
Informazioni da mettere a disposizione
In vigore dal 19 dic 2011
Informazioni da mettere a disposizione
1. Fatto salvo l’, la Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta tutte le informazioni utili in suo possesso sulle conoscenze acquisite derivanti dai lavori realizzati nell’ambito di un’azione indiretta, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:
a)
le informazioni in questione sono di interesse pubblico;
b)
i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per non comunicare le informazioni in questione.
2. In nessun caso, la messa a disposizione di informazioni a norma del paragrafo 1 trasferisce ai destinatari diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti.
Tuttavia, i destinatari considereranno tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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