Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«soggetto giuridico», una persona fisica o giuridica, costituita conformemente al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto dell’Unione o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
2)
«soggetto collegato», un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, in una delle forme di cui all’, paragrafo 2;
3)
«condizioni eque e ragionevoli», condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale delle conoscenze acquisite o preesistenti di cui è richiesto l’accesso e/o la portata, la durata o altre caratteristiche dell’utilizzo previsto;
4)
«conoscenze acquisite», i risultati, comprese le informazioni, generati dall’azione indiretta interessata, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno, compresi i diritti d’autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;
5)
«conoscenze preesistenti», le informazioni detenute dai partecipanti prima dell’adesione alla convenzione di sovvenzione, inclusi i diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l’attuazione dell’azione indiretta o per l’utilizzo dei suoi risultati;
6)
«partecipante», un soggetto giuridico che contribuisce ad un’azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità;
7)
«organismo di ricerca», un soggetto giuridico definito come un organismo senza scopo di lucro che annovera tra i suoi obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;
8)
«paese terzo», un paese che non è uno Stato membro;
9)
«Stato associato», un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, nei termini o sulla base del quale contribuisce finanziariamente in tutto o in parte al programma quadro;
10)
«organizzazione internazionale», un’organizzazione intergovernativa, diversa dall’Unione, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale;
11)
«organizzazione internazionale di interesse europeo», un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;
12)
«organismo pubblico», qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto nazionale, e le organizzazioni internazionali;
13)
«PMI», micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
14)
«programma di lavoro», un piano adottato dalla Commissione per l’attuazione di un programma specifico, conformemente all’ della decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (13);
15)
«meccanismi di finanziamento», i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito all’allegato II della decisione 2012/93/Euratom.
Ai fini del paragrafo 1, punto 1), nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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