Art. 18 · Disposizioni generali dell’accordo di sovvenzione

Art. 18

Disposizioni generali dell’accordo di sovvenzione

In vigore dal 19 dic 2011
Disposizioni generali dell’accordo di sovvenzione 1.   Nell’ambito del programma quadro si applica la convenzione di sovvenzione tipo adottata con decisione C(2007) 1509 della Commissione del 10 aprile 2007. La convenzione di sovvenzione tipo stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità conformemente alla decisione 2006/970/Euratom, al presente regolamento, al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione. Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’azione indiretta. 2.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce la parte del contributo finanziario della Comunità basata sul rimborso dei costi ammissibili e quella basata su tassi forfettari (compresa una tabella di costi unitari) o importi forfettari. 3.   La convenzione di sovvenzione specifica quali modifiche della composizione del consorzio prevedono la pubblicazione preventiva di un bando di gara. 4.   La convenzione di sovvenzione prevede che siano presentati alla Commissione rapporti periodici sui progressi realizzati per quanto concerne l’attuazione dell’azione indiretta in questione. 5.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà delle conoscenze acquisite. 6.   Qualora la convenzione di sovvenzione preveda che i partecipanti svolgano attività a favore di terzi, i partecipanti devono garantirne un’ampia pubblicità e individuare, valutare e selezionare i suddetti terzi in maniera trasparente, equa e imparziale. Se previsto dai programmi di lavoro, la convenzione di sovvenzione stabilisce i criteri per la selezione dei terzi in questione. La Commissione si riserva un diritto di veto rispetto alla selezione dei terzi. 7.   Qualora risulti necessario modificare significativamente la convenzione di sovvenzione tipo di cui al paragrafo 1, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede eventualmente al suo riesame. 8.   Tale convenzione rispecchia i principi generali contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l’assunzione di ricercatori. Affronta se del caso le sinergie col mondo dell’istruzione a tutti i livelli, la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori, le attività volte ad rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca e, infine, le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca. 9.   La convenzione di sovvenzione tipo prevede la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, e della Corte dei conti. 10.   La convenzione di sovvenzione stabilisce i termini entro cui i partecipanti effettuano le varie notifiche di cui al presente regolamento.
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