Art. 16 · Nomina di esperti indipendenti

Art. 16

Nomina di esperti indipendenti

In vigore dal 19 dic 2011
Nomina di esperti indipendenti 1.   La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni delle proposte. Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all’, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno. 2.   Gli esperti indipendenti sono scelti in base all’adeguatezza delle loro competenze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti debbano gestire informazioni riservate, la loro nomina è subordinata all’ottenimento di un appropriato nulla osta di sicurezza. Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, quali agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei. La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco. Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti. 3.   Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione fa il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all’argomento sul quale è invitato a pronunciarsi. 4.   La Commissione firma una lettera di nomina tra la Comunità e i singoli esperti indipendenti sulla base del modello di lettera di nomina adottata con decisione C (2008) 4617 della Commissione del 21 agosto 2008. 5.   La Commissione pubblica una volta all’anno su qualsiasi mezzo adeguato l’elenco degli esperti indipendenti che l’hanno assistita per il programma quadro e per ciascun programma specifico.
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