Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 19 dic 2011
Oggetto Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università, nonché di altri soggetti giuridici, alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, nell’ambito dei meccanismi di finanziamento di cui all’allegato II della decisione 2012/93/Euratom (le «azioni indirette»). Fissa inoltre le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del programma quadro, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 («il regolamento finanziario») e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell’ambito del programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo (la «diffusione»). Inoltre esso stabilisce le regole per l’utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle previste dall’azione indiretta interessata, anche per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio (l’«utilizzo»). Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione (i «diritti di accesso»).
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