Art. 2
In vigore dal 19 dic 2011
1. La Commissione può in qualsiasi momento procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato nei seguenti casi:
a)
di propria iniziativa;
b)
su richiesta di uno o più Stati membri.
2. La Commissione procede obbligatoriamente al riesame delle sospensioni nell'anno stabilito nell'allegato.
3. Ai fini del riesame, la Commissione è assistita da un gruppo di esperti provenienti dagli Stati membri.
Storico versioni
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