Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 dic 2011
1.   La Commissione può in qualsiasi momento procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato nei seguenti casi: a) di propria iniziativa; b) su richiesta di uno o più Stati membri. 2.   La Commissione procede obbligatoriamente al riesame delle sospensioni nell'anno stabilito nell'allegato. 3.   Ai fini del riesame, la Commissione è assistita da un gruppo di esperti provenienti dagli Stati membri.
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