Art. 7

Art. 7

In vigore dal 19 dic 2011
L'operatore interessato, o il suo rappresentante, che non beneficia dell'esenzione prevista all', fornisce in tempo utile all'organismo competente tutte le informazioni necessarie per identificare le partite e l'indicazione precisa dei luoghi e delle date di condizionamento e di spedizione per le banane raccolte nell'Unione, dei luoghi e delle date di sbarco previste per le merci provenienti dai paesi terzi o dalle regioni produttrici dell'Unione, nonché delle consegne agli impianti di maturazione per le banane che non possono essere sottoposte al controllo al momento del primo sbarco nell'Unione.
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