Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 dic 2011
All’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005 dopo il paragrafo 4 ter è inserito il seguente paragrafo: «4 quater.   In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato fino a un massimale del 95 % della spesa pubblica ammissibile per le regioni ammesse nell’ambito dell’obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell’85 % della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni. Tali aliquote si applicano alla spesa ammissibile dichiarata ex novo in ciascuna dichiarazione certificata di spesa sostenuta nel periodo durante il quale uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni: a) l’assistenza finanziaria è resa disponibile a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (*1), oppure è resa disponibile da altri Stati membri della zona euro prima dell’entrata in vigore di tale regolamento; b) l’assistenza finanziaria a medio termine è resa disponibile conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (*2); c) l’assistenza finanziaria è resa disponibile conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. Uno Stato membro che desideri avvalersi della deroga di cui al primo comma presenta una domanda alla Commissione volta a modificare di conseguenza il proprio programma di sviluppo rurale. La deroga si applica dall’approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche del programma e cessa di applicarsi quando lo Stato membro non soddisfa più nessuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma. In ogni caso, la deroga di cui al primo comma si applica esclusivamente alla spesa sostenuta dagli organismi pagatori fino al 31 dicembre 2013. Quando la deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi, lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di modifica del programma inserendovi un nuovo piano di finanziamento che sia conforme alle aliquote massime applicabili prima della deroga. Se uno Stato membro non presenta alla Commissione una proposta di modifica del proprio programma di sviluppo rurale, comprensiva di un nuovo piano di finanziamento alla data in cui la deroga cessa di applicarsi conformemente al secondo comma o se il piano di finanziamento comunicato non è conforme alle aliquote massime stabilite ai paragrafi 3, 4 e 5, tali aliquote diventano automaticamente applicabili a decorrere da tale data. (*1)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1 " (*2)   GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.» "
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