Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9)
In vigore dal 14 dic 2011
Modifica del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9)
L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è sostituito dal testo seguente:
«2. Un coefficiente di riserva pari all’1 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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