Art. 1
In vigore dal 14 dic 2011
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili) attualmente classificati ai codici 7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , ex 7304 41 00 , 7304 49 10 , ex 7304 49 93 , ex 7304 49 95 , ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 e 7304 90 00 91) originari della Repubblica popolare cinese (RPC).
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:
Società
Aliquota del dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu
71,9 %
B120
Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan
48,3 %
B118
Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong
48,6 %
B119
Società elencate nell’allegato I
56,9 %
Tutte le altre società
71,9 %
B999
3. L’applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme al modello riportato nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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