Art. 9
Informazioni
In vigore dal 13 dic 2011
Informazioni
Entro il 1o febbraio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione in formato elettronico una relazione sulle attività di pesca svolte nella zona di cui all’.
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione della relazione su tali attività di pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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