Art. 4 · Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca

Art. 4

Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca

In vigore dal 13 dic 2011
Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca È istituita una zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: — 42° 40' N, 4° 20' E, — 42° 40' N, 5° 00' E, — 43° 00' N, 4° 20' E, — 43° 00' N, 5° 00' E.
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