Art. 4
Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca
In vigore dal 13 dic 2011
Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca
È istituita una zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
42° 40' N, 4° 20' E,
—
42° 40' N, 5° 00' E,
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43° 00' N, 4° 20' E,
—
43° 00' N, 5° 00' E.
Storico versioni
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