Art. 24 · Trasmissione delle matrici statistiche

Art. 24

Trasmissione delle matrici statistiche

In vigore dal 13 dic 2011
Trasmissione delle matrici statistiche 1.   Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 1o maggio di ogni anno, i dati relativi ai compiti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 della matrice statistica CGPM figurante nell’allegato III, sezione C. 2.   Per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il sistema di inserimento dati della CGPM o qualsiasi altro standard adeguato per la trasmissione di dati e il protocollo definito dal segretario esecutivo della CGPM e disponibile sul sito Internet di quest’ultima. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione dei dati inviati sulla base del presente articolo. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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