Art. 19 · Notifica preliminare

Art. 19

Notifica preliminare

In vigore dal 13 dic 2011
Notifica preliminare In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preliminare perviene almeno 72 ore prima dell’orario di arrivo previsto in porto.
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