Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 dic 2011
All’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1889/2006, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L’assistenza dell’Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»
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