Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 dic 2011
1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 è revocata la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato a norma del protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ai prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)]. 2.   Le norme d’origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle stabilite nel protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
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