Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 dic 2011
Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro ogni mercoledì, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle di cui al codice NC 0803 90 10 , ripartiti per paese di origine o per gruppo di paesi di origine, rilevati nel corso della settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all'allegato XVII del regolamento (UE) n. 543/2011. Le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.
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