Art. 1
Campionamento dei branchi di origine delle uova
In vigore dal 28 nov 2011
Il regolamento (CE) n. 1688/2005 è così modificato.
(1)
gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 4
Campionamento dei branchi di origine delle uova
Il campionamento dei branchi di origine delle uova destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette al test microbiologico previsto all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 deve essere realizzato conformemente
a)
alle norme minime in materia di campionamento dei branchi di ovaiole previste all'allegato II, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003;
b)
alle prescrizioni in materia di monitoraggio dei gruppi di ovaiole di cui al punto 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011.
Articolo 5
Metodi microbiologici per l'esame dei campioni
1. L'analisi microbiologica per quanto riguarda la Salmonella dei campioni prelevati nel rispetto degli articoli da 1 a 4 deve essere effettuata conformemente ai metodi descritti nei documenti seguenti:
a)
per i campioni di carni di cui agli :
i)
EN ISO 6579: Microbiologia degli alimenti e dei mangimi — Metodo orizzontale per l'individuazione della Salmonella spp;
ii)
metodo NMKL (Nordic Committee on Food Analysis) n. 71: Salmonella. Rilevazione nei prodotti alimentari; oppure
iii)
metodi convalidati per le carni rispetto ai metodi di cui ai punti i) e ii) o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale purché essi siano:
—
utilizzati per le carni bovine e suine e carni di pollame e
—
certificati da una terza parte in base al protocollo della norma EN/ISO 16140 Microbiologia degli alimenti e dei mangimi - Protocollo della convalida di metodi alternativi (EN/ISO 16140).
b)
per i campioni di carni di branchi cui all'articolo 4: la norma EN/ISO 6579-2002/A1:2007 Emendamento 1: allegato D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage (Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria).
2. Qualora i risultati dei test microbiologici di cui al paragrafo 1, lettera a), siano contestati fra Stati membri, va considerato come metodo di riferimento l'ultima edizione della norma EN/ISO 6579.»
(2)
L'allegato III è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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