Art. 1 · Campionamento dei branchi di origine delle uova

Art. 1

Campionamento dei branchi di origine delle uova

In vigore dal 28 nov 2011
Il regolamento (CE) n. 1688/2005 è così modificato. (1) gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 4 Campionamento dei branchi di origine delle uova Il campionamento dei branchi di origine delle uova destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette al test microbiologico previsto all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 deve essere realizzato conformemente a) alle norme minime in materia di campionamento dei branchi di ovaiole previste all'allegato II, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003; b) alle prescrizioni in materia di monitoraggio dei gruppi di ovaiole di cui al punto 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011. Articolo 5 Metodi microbiologici per l'esame dei campioni 1.   L'analisi microbiologica per quanto riguarda la Salmonella dei campioni prelevati nel rispetto degli articoli da 1 a 4 deve essere effettuata conformemente ai metodi descritti nei documenti seguenti: a) per i campioni di carni di cui agli : i) EN ISO 6579: Microbiologia degli alimenti e dei mangimi — Metodo orizzontale per l'individuazione della Salmonella spp; ii) metodo NMKL (Nordic Committee on Food Analysis) n. 71: Salmonella. Rilevazione nei prodotti alimentari; oppure iii) metodi convalidati per le carni rispetto ai metodi di cui ai punti i) e ii) o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale purché essi siano: — utilizzati per le carni bovine e suine e carni di pollame e — certificati da una terza parte in base al protocollo della norma EN/ISO 16140 Microbiologia degli alimenti e dei mangimi - Protocollo della convalida di metodi alternativi (EN/ISO 16140). b) per i campioni di carni di branchi cui all'articolo 4: la norma EN/ISO 6579-2002/A1:2007 Emendamento 1: allegato D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage (Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria). 2.   Qualora i risultati dei test microbiologici di cui al paragrafo 1, lettera a), siano contestati fra Stati membri, va considerato come metodo di riferimento l'ultima edizione della norma EN/ISO 6579.» (2) L'allegato III è soppresso.
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